IL TRIBUNALE ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 353/08 r.g., pendente tra C. F. elett. te domiciliato in Tivoli, viale Mannelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Simone Ariano, unitamente all'avv. Giampaolo Ruggiero, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso, ricorrente e Istituto Statale di Istruzione Superiore «Z.», in persona del dirigente scolastico pro tempore, delegato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. Ministero della pubblica istruzione, resistenti. Oggetto: procedimento d'urgenza. Il giudice osserva: l'odierno ricorrente ha premesso, in sede di atto introduttivo, di essere inquadrato nei ruoli ATA del personale della scuola, quale collaboratore scolastico a tempo indeterminato, in servizio presso l'istituto resistente; di essere residente insieme alla madre, affetta da handicap certificato ai sensi della legge n. 104/1992; di essere l'unico soggetto in grado di prendersi cura della madre stessa e di avere quindi presentato al suddetto istituto (alla data del 9 ottobre 2007) un'istanza per il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, motivata dalla necessita' di assistenza alla sua congiunta e che tale domanda era stata rigettata, sul presupposto della mancata menzione del figlio del genitore disabile tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo medesimo; in punto di diritto, in riferimento alla sentenza costituzionale n. 158/2007, il ricorrente ha quindi invocato un'interpretazione adeguatrice della normativa interna e la conseguente estensione del relativo diritto, oltre che ai soggetti espressamente previsti dal vigente sistema, anche al figlio del genitore disabile; assumendo anche la sussistenza del presupposto specifico del periculum in mora, ha quindi chiesto di ordinare ai resistenti di garantire il proprio diritto alla fruizione dei relativi benefici ovvero, in via subordinata, di sollevare la relativa questione di legittimita' costituzionale; il punto di riferimento normativo per valutare la fondatezza delle allegazioni del ricorrente e' quindi rappresentato dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di sostegno della maternita' e della paternita', il quale, nei primi tre commi, si occupa specificamente della materia dei riposi e dei permessi fruibili dai genitori di bambini in situazione di handicap grave, richiamando la disciplina dell'art. 33, comma 2, legge n. 104/1992, con il conseguente diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito sino al compimento del terzo anno di eta' e, dopo il compimento del terzo anno, alla fruizione dei premessi previsti dal comma 3, della stessa legge n. 104/1992 mentre, al compimento della maggiore eta', i genitori hanno diritto ai medesimi permessi, purche' sussista situazione di convivenza con il figlio o, anche in assenza di convivenza, una situazione di assistenza continuativa ed esclusiva; l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 stabilisce altresi' che la lavoratrice madre o il lavoratore padre, in alternativa, ovvero, dopo la loro scomparsa, il fratello o la sorella «conviventi» di soggetto con handicap grave (in ordine al quale l'art. 4, comma 106, legge n. 350/2003 ha eliminato il requisito temporale dei cinque anni di decorrenza del relativo status), i quali abbiano diritto alla fruizione dei benefici previsti dall'art. 33, comma 1, dello stesso testo normativo (prolungamento del congedo parentale) ovvero alle due ore di permesso retribuito ed ai tre giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33, comma 2 e 3, legge n. 104/1992, hanno diritto alla fruizione del congedo previsto dall'art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, per il periodo massimo ivi previsto e retribuito secondo le modalita' ivi indicate, da concedere entro i sessanta giorni dalla richiesta, per un periodo massimo complessivo di due anni (secondo quanto gia' previsto dal comma 4-bis della stessa legge, inserito dall'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000, che al comma 2 faceva espresso rimando); tale disposizione, quindi, viene invocata dall'odierno ricorrente; tale disposto e' stato esaminato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233/2005, emessa a seguito di ordinanza che prospettava l'illegittimita' della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva la legittimazione dei fratelli o delle sorelle «conviventi» a fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche in caso di loro impossibilita' ad assistere il figlio per essere, a loro volta, inabili; nella motivazione, la Corte aveva osservato che «la ratio legis della disposizione normativa in esame consiste nel favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto ad un congedo straordinario - rimunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa - che, all'evidente fine di assicurare continuita' nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile, e' riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; aveva quindi osservato che "la tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalita' perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un piu' incisivo e adeguato sostegno, come quella, prospettata dal giudice rimettente, nella quale la presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia - che nella specie ha altresi' diritto ad assistenza - esclude che possano beneficiare dell'agevolazione in esame il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benche' questi si diano cura di entrambi. Ai fini della tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell'accertata impossibilita' dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato. E' dunque incostituzionale l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo in esame, che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori cosi' non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma"; la norma suddetta e' nuovamente giunta all'attenzione della Corte che, nella sentenza n. 158/2007, ha preso in esame la questione relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto del coniuge di soggetto con handicap grave a fruire del congedo retribuito ivi indicato per contrasto, sulla base dell'ordinanza del giudice remittente, con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione; in tale sede, la Corte ha quindi osservato che risulta «evidente che l'interesse primario cui e' preposta la norma in questione - ancorche' sistematicamente collocata nell'ambito di un corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternita' e paternita - e' quello di assicurare in via prioritaria la continuita' nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'eta' e dalla condizione di figlio dell'assistito»; rilevando altresi' come la Corte avesse gia' sottolineato la centralita' del ruolo delle famiglia nell'assistenza del disabile (sent. n. 350/2003, relativa al beneficio della detenzione domiciliare nei confronti di genitore di figlio portatore di handicap); la Corte ha quindi rilevato come l'esclusione, dal novero dei soggetti legittimati a richiedere il relativo congedo straordinario, del coniuge convivente, confliggesse con tale finalita', in violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, essendo il coniuge tenuto ad obblighi di assistenza materiale e morale del proprio consorte, facendo formale riferimento all'art. 433 codice civile, relativo all'obbligo alimentare (ma, deve ritenersi, piu' propriamente, in relazione all'espresso disposto dell'art.143 del codice civile); la Corte ha quindi dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevedeva tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo, in via prioritaria, il coniuge convivente con il portatore di handicap grave; tanto premesso, va quindi constatato come l'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, anche a seguito del testo risultante dalle citate sentenze additive, non contempli il figlio convivente tra i soggetti legittimati alla fruizione dello speciale congedo retribuito ivi previsto. Va quindi rilevato che la questione relativa alla legittimita' costituzionale appare, in riferimento al disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: a) rilevante, in quanto la pretesa azionata dal ricorrente non puo' che essere esaminata in riferimento alla predetta disposizione risultando altresi', in punto di fatto (dalla documentazione depositata), che l'istante e' l'unico soggetto convivente con la madre e che la stessa, dall'eta' di anni 88, e' stata riconosciuta affetta da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, dalla competente commissione della AUSL locale, in data 28 novembre 2002; ugualmente, risulta che il ricorrente ha presentato istanza di concessione del congedo straordinario e che la domanda e' stata rigettata dall'istituto scolastico di appartenenza; b) non manifestamente infondata; difatti, anche traendo spunto dalle motivazioni delle citate sentenze costituzionali, deve evincersi come la materia dei congedi e dei permessi concessi in relazione alle necessita' del soggetto portatore di handicap, pur se formalmente collocata in un testo normativo emesso a tutela della paternita' e della maternita', sia attinente all'esigenza di assicurare continuita' nell'assistenza e nelle cure del disabile, indipendentemente dal suo status di figlio. Pertanto, in presenza di disposizioni che assicurano il diritto al congedo straordinario, oltre che ai genitori, anche ai fratelli ed alle sorelle conviventi (sia in caso di scomparsa dei genitori che di loro impossibilita' a prestare assistenza) ed al coniuge, l'esclusione dal novero dei soggetti legittimati del figlio del disabile, in mancanza di altre persone idonee ad occuparsi dello stesso (ed indipendentemente dalla valutazione in ordine alla graduazione di priorita' rispetto ad altri familiari, non essendo il relativo aspetto rilevante nel caso di specie), appare idonea a violare le disposizioni costituzionali richiamate dalla citata sentenza n. 158/2007. In particolare, lo status di figlio e' fonte dell'obbligo alimentare previsto dall'art. 433 codice civile, citato dalla Corte nella motivazione di tale pronuncia, nell'ambito del quale il figlio medesimo e' collocato in via prioritaria rispetto allo stesso genitore dell'avente diritto (ma puo' essere utilmente richiamato anche l'art. 315 del codice civile, che stabilisce il dovere di «rispetto» del figlio convivente nei confronti dei genitori, anche se in una sedes relativa all'esercizio della potesta' sul figlio minorenne); di conseguenza, il mancato riconoscimento del relativo diritto nei confronti del figlio convivente, rispetto a quanto previsto per i genitori, il coniuge ed i fratelli conviventi, appare fonte di un'ingiustificata disparita' di trattamento, in relazione all'art. 3, comma 1, della Costituzione. Ugualmente, l'esclusione appare tale da violare l'art. 2 della Carta fondamentale, che richiede il rispetto dei doveri inderogabili di solidarieta' e la conseguente predisposizione di misure che consentano l'esercizio dei medesimi nonche' dell'art. 32 della Carta nella parte in cui garantisce il diritto alla salute, suscettibile di essere violato nel momento in cui non venga garantito ad un soggetto lavoratore, avente lo status di unico convivente con persona affetta da stabile disabilita', la predisposizione di idonee misure finalizzate alla prestazione della necessaria assistenza. Per l'effetto, si ritiene di sottoporre all'esame della Corte costituzionale la legittimita' dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.